Il diritto alla protezione dei dati personali: una opportunità per ripensare (a)i sistemi documentali

Il nuovo Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali- GDPR, dall’acronimo inglese (Regulation EU 216/679) – ha scatenato un gran fervore di dibattiti, workshop, webinar.

Mediante l’offerta di innumerevoli servizi e prodotti (consulenza legale, corsi di formazione, software per la gestione del rischio e per la sicurezza informatica, pacchetti “all inclusive” e “chiavi in mano”) il mercato promette di risolvere “per sempre” il “problema GDPR”. E’ proprio così?

Premessa

In queste righe si vogliono esaminare gli effetti che le recenti disposizioni sulla privacy, introdotte in base a una rinnovata prospettiva del principio dell’accountability, comportano nella gestione, tenuta e organizzazione dei documenti e degli archivi.

Si intende dunque spostare il punto di vista sul vero protagonista: il documento, ovvero il mezzo utilizzato dalle organizzazioni pubbliche e private per veicolare nello spazio e nel tempo le informazioni (tutte: comprese quelle personali) trattate nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nelle attività di business.

I vincoli imposti dal GDPR divengono così una importante opportunità per porre al centro delle Organizzazioni il sistema documentale e ottenere che il rispetto delle norme non complichi ma, al contrario, renda più agevole e razionale la gestione dei flussi e il “governo” dei dati.

  1. Alcune definizioni: dato, dato personale, documento, archivio

Innanzitutto è necessario sgombrare il campo del dibattito da possibili confusioni interpretative sugli “oggetti” della nostra riflessione

– il dato, in particolare nella specifica accezione di “dato personale”;

– il documento;

– l’archivio.

Il riferimento, nel titolo stesso del Regolamento europeo, alla protezione dei dati personalipotrebbe ingenerare la convinzione che le misure da mettere in atto ricadano principalmente all’interno dei confini della disciplina informatica.

Oggi più che mai, infatti, assistiamo nell’intendere e nel linguaggio comuni a una confusione interpretativa di tali “oggetti”.

Le loro caratteristiche peculiari meritano invece di essere ripercorse e precisate, a partire dalle scienze a ciò deputate, la diplomatica e l’archivistica.

Il dato è definibile come una componente informativa minima: esso rappresenta infatti l’unità minima dell’informazione, che a sua volta si configura come un’aggregazione di dati, a scopo di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

Il dato personale (in relazione all’argomento specifico qui considerato) è definito dall’art. 4 del GDPR come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)” mediante un identificativo, quale il nome, un numero o altro”.¹

La definizione di documento nel linguaggio moderno ha assunto una molteplicità di accezioni. In base a una lettura piuttosto neutra e generica, esso è definibile come una qualsiasi informazione scritta memorizzata su un supporto di qualunque natura (res signata), a fini di comunicazione nello spazio e nel tempo.

Secondo una accezione più attinente al contesto della nostra riflessione, che indaga il documento in relazione alle attività pratiche o utilitarie messe in atto dalle Organizzazioni², prospettiva propria della dottrina archivistica,

un documento che può dirsi appartenere alla classe archivio è un documento scritto o usato nel corso di un’attività amministrativa (che sia pubblica o privata) o di cui esso stesso faceva parte; e successivamente tenuto in custodia per propria informazione dalla persona o dalle persone responsabili di tale attività o dai loro successori legittimi”³.

Tale definizione, neutrale sotto il profilo tecnologico, è idonea a ricomprendere anche il documento digitale, che tuttavia si caratterizza per alcune peculiarità, prima fra tutte quella di non avere un supporto fisso e quella di essere immagazzinato come uno o più flussi di bit, definiti “componenti digitali” nell’ambito del progetto InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems):

Una componente digitale può contenere un documento intero o parte di un documento o molti documenti con i relativi metadati. […] La relazione tra un documento digitale e un file può essere di uno a uno, di uno a molti, di molti a uno o di molti a molti; quindi, in un contesto digitale, non bisogna mai usare i termini “documento archivistico” e “file” come sinonimi”.4

In particolare, l’International Council on Archives (ICA) definisce i documenti archivistici digitali come:

informazioni redatte o ricevute nell’avviare, condurre o completare un’attività istituzionale o individuale e che includono contenuto, contesto e struttura sufficienti a fornire prova di tale attività5.

Dalla definizione di documento e, specificamente, di documento archivistico sopra delineata discende quella di archiviocomplesso organico dei documenti e delle relazioni reciproche che fra essi si stabiliscono in virtù dell’appartenenza al medesimo contesto di produzione come necessario strumento e residuo di quelle attività, conservato per proprio riferimento da quello stesso soggetto o da un suo successore legittimo6.

  1. La disciplina del trattamento dei dati personali nel GDPR e la gestione documentale

Qualsiasi Organizzazione tratta dati personali nello svolgimento delle proprie attività. Il GDPR, come del resto la precedente Direttiva 95/46/CE e il nostro Codice sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003), dispone che i dati personali debbano essere trattati solo se le finalità connesse al loro trattamento non siano ragionevolmente conseguibili con altri mezzi; in tal caso, il trattamento deve ispirarsi al principio della “minimizzazione”dei dati personali, secondo il quale essi devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. c, Principi applicabili al trattamento di dati personali).

A questo punto della riflessione è bene chiedersi: dove risiedono i dati personali che una Organizzazione pubblica o privata raccoglie, gestisce, conserva, comunica ed eventualmente diffonde? Solo sotto forma di record (in informatica, un insieme di elementi, in genere non omogenei, aggregati in forma strutturata) in database informatici? Oppure anche in documenti, secondo l’accezione delineata nel paragrafo precedente?

Le pubbliche Amministrazioni, infatti, ancor più degli organismi privati, nell’esercizio delle loro funzioni devono rispettare il principio di documentalità dell’azione amministrativa7: ogni atto dell’agire amministrativo deve essere documentato secondo forme, intrinseche ed estrinseche, codificate, necessarie a conferigli forza di prova. Mutuando una incisiva espressione formulata da Gianni Penzo Doria: le Organizzazioni non sono chiamate a gestire semplicisticamente dei contenuti, ma “contenitori con contenuti affidabili”8.

Se consideriamo, inoltre, che la gestione documentale si caratterizza ancor oggi per la natura ibrida dei suoi oggetti, anzi molto frequentemente per una vera e propria ridondanza cartaceo-digitale, comprendiamo come la componente informatica sia solo una fra le molteplici da considerare nella gestione delle informazioni cristallizzate nei documenti.

Nelle disposizioni generali, del resto, il GDPR fa riferimento al trattamento di dati personali sia esso automatizzato, parzialmente automatizzato o non automatizzato9.

Il diritto delle persone fisiche alla protezione dei propri dati personali non dipende dalle tecnologie impiegate nel trattamento di tali dati: i titolari del trattamento, infatti, sono chiamati ad adottare “misure tecniche e organizzative adeguate”, tenuto conto dell’ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento e in relazione ai rischi rilevabili per i diritti e le libertà delle persone fisiche (cfr. artt. 25 e 32). Fra tali misure tecniche e organizzative, come vedremo, è indispensabile includere policy e strumenti per una corretta gestione documentale.

Il vero principio innovatore ed ispiratore della nuova regolamentazione della privacy voluta dal legislatore europeo è il concetto di “accountability”, che può essere inteso come la

responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (accountors), del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica […] Insieme al concetto di responsabilità, l’accountability presuppone quelli di trasparenza e dicompliance. […] Sotto questi aspetti, l’accountability può anche essere definita come l’obbligo di spiegare e giustificare il proprio comportamento10.

E’ infatti il Titolare del trattamento che deve valutare autonomamente quali misure adottare sulla base di un’analisi preventiva che deve concretizzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili, ispirate al principio della data protection by design e by default11 (art. 25).

È qui che emerge con forza la funzione strategica della gestione documentale all’interno di una Organizzazione, fondamentale per rispondere a nodi complessi e delicati quali quelli posti dalla disciplina sulla privacy. Infatti:

  • da una parte, Titolari e Responsabili del trattamento sono tenuti a dimostrare il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamentonei confronti delle autorità di controllo, rendicontando ex post le scelte e le misure intraprese e come queste abbiano determinato i processi interni;
  • dall’altra, la conformità al Regolamentoè realizzata garantendo, in itinere, agli interessati il pieno e puntuale esercizio dei loro diritti.

Tuttavia i processi sono di per sé evanescenti e poco trasparenti; per renderli controllabili, misurabili e quindi valutabili è necessario assicurare un risvolto documentale affidabile12.

Allo stesso modo, per garantire agli interessati l’esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento (artt. 12-21), Titolari e Responsabili del trattamento devono essere supportati da un sistema documentale efficiente.

Ciò appare molto evidente se ci poniamo tre domande essenziali:

  1. come garantire il diritto di accesso ai dati personali se il Titolare del trattamento non ha contezza di dove essi risiedano logicamente e/o fisicamente all’interno del proprio archivio digitale o cartaceo?
  2. senza un sistema documentale organizzato, come può il titolare dimostrare in relazione a quali attività e procedimenti i dati sono stati trattati? Attenzione! Questo vale anche se il diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali non comporta sempre e comunque l’accesso ai documenti che li contengono.
  3. quando i sistemi documentali e gli archivi non sono organizzatisulla base di essenziali strumenti di records management, come garantire la puntuale rettifica dei dati personali o la loro cancellazione (diritto all’oblio), il loro tracciamento e scongiurare il rischio di perdita, di modifica o di accesso non autorizzato?

Le soluzioni informatiche non bastano: le tecniche di data e information retrievaloffrono soluzioni soltanto parziali.

  1. Metodologie e strumenti per una gestione documentale GDPR compliant

La certezza del diritto si fonda sull’esistenza di procedure formalizzate e documentate.

Abbiamo visto come tale assunto debba trovare idonea applicazione anche e soprattutto nella gestione dei dati personali attuata quotidianamente da Organizzazioni pubbliche e private, la cui protezione è assurta al rango di diritto fondamentale nell’ambito del diritto dell’Unione europea13.

Abbiamo accennato che il sistema documentale di una Organizzazione assicura al Titolare e al Responsabile del trattamento agevoli identificazione, accesso e controllo del patrimonio informativo costituito dai dati personali, purché si adottino le relative “misure tecniche ed organizzative adeguate”.

Ma cosa significa tutto questo esattamente?

Garantire la qualità del patrimonio informativo prodotto e gestito, la sua integrità e riservatezza14.

Come?

Dotandosi di regole, procedure e strumenti archivistici. Cioè degli elementi fondamentali di un sistema documentale.

Un sistema documentale, in grado di sostenere l’Ente nella compliance al GDPR, deve poter:

  1. Identificare univocamente ogni documento creato o acquisito, mediante la registrazione di brevi informazioni descrittive (metadati) e la sua classificazione15, con il fine primario di facilitarne il recupero e comprovarne l’esistenza nell’archivio.

La classificazione è una operazione intellettuale che governa l’organizzazione dell’archivio e facilita la gestione dei documenti, consentendo di definire specifiche policy di accesso, di sicurezza e responsabilità di gestione per “gruppi” di documenti, come appunto quelli prodotti in relazione ad attività che prevedono il trattamento di dati personali.

Ma soprattutto la classificazione è necessaria per restituire l’informazione sul contesto giuridico-amministrativo di produzione del documento, solo parzialmente rappresentato dalle informazioni di contenuto in esso presenti, meno che mai dai singoli dati.

A tal proposito giova ricordare quanto raccomandato nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.16

Al par. 5, dedicato agli Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite, si legge:

“Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che”decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte – non controllata e non controllabile – delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una “logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente”.

E ancora al par. 5.4 relativo ai Dati esatti e aggiornati, il Garante dispone:

“A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati all’interno del contenuto informativo dei documenti, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti”.

  1. Definire i diritti di accesso ai documentiin base ai dati personali trattati, attribuendo a ciascun utente del sistema, interno o esterno, precisi permessi di visibilità, limitata ai soli metadati descrittivi dei documenti e dei fascicoli, oppure estesa al loro contenuto informativo.

Lo strumento che consente di disciplinare le politiche di accesso ai documenti in relazione ai procedimenti, affari, attività cui ineriscono, modulandole in base ai differenti diritti da tutelare (-trasparenza, privacy, ricerca-), è il piano di fascicolazione. Si tratta del quadro generale che censisce tutte le tipologie di fascicolo, le regole di creazione, denominazione, visibilità, nonché quelle documentali afferenti a ciascun fascicolo.

L’efficacia di questo strumento fondamentale può essere potenziata dalla sua correlazione a documenti descrittivi dei workflow documentali, con i quali è possibile dare evidenza del rapporto tra la produzione documentaria e le fasi del singolo processo, consentendo di (ri)progettare flussi documentali GDPR compliant.

  1. Stabilire i tempi di conservazione dei documenti sin dalla fase di formazione, per poter pianificare policy e interventi conservativi adeguati, che rispettino da un lato i principi e i diritti sanciti dal Regolamento, per cui la conservazione dei dati personali deve essere limitata ai tempi richiesti dalle finalità del trattamento, e dall’altro tengano in considerazione esigenze e diritti di altra naturaqualil’assolvimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento; la conservazione per finalità di pubblico interesse o di ricerca storica, scientifica, statistica.

Occorre, quindi, valutare la funzione esercitata dai documenti sotto i profili probatorio, amministrativo, informativo e di ricerca, elaborando dei piani di conservazione, sulla base dei quali gestire periodiche attività selettive sulla documentazione archiviata, ai fini della sua eliminazione legale o conservazione a lungo termine.

  1. Prevedere sistemi di tracciamento dei dati e dei documentiche memorizzino tutte le operazioni effettuate su di essi, dalla creazione, alla modifica, alla eliminazione, così da verificare la conformità alle procedure interne di gestione dei documenti, intercettando eventuali anomalie e violazioni.

A questo fine è necessario che il sistema informativo dell’Organizzazione sia progettato in modo tale da porre al centro il sistema di gestione documentale, al quale si attribuisce la stessa funzione che il cuore svolge nell’organismo umano: tutti i flussi informativi interni, da e verso l’esterno, che nel loro percorso attraverso canali e sistemi gestionali disparati accrescono la loro portata informativa, devono trovare origine, completamento e sedimentazione nel sistema di gestione documentale.

Solamente con una infrastruttura logica così congegnata, unitamente a specifiche misure di sicurezza informatica, sarà possibile adeguarsi a quanto previsto dal GDPR, assicurando agli interessati il puntuale esercizio dei loro diritti.

  1. Conclusioni

La gestione della problematica “privacy” all’interno di una Organizzazione è, dunque, una questione da affrontare secondo una prospettiva multidisciplinare che comprenda:

  • una attenta definizione dei ruoli a governo della funzione;
  • una corretta gestione documentale;
  • una permanente attività di valutazione del rischio;
  • la costruzione di una infrastruttura informatica tecnologicamente avanzata.

La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei loro dati personali passa necessariamente attraverso un consapevole controllo da parte dell’Ente dei dati e delle informazioni trattate e la loro sedimentazione in documenti che, durante tutto il loro ciclo di vita, siano garantiti autentici, affidabili, integri e usabili17, mediante la loro organizzazione in un sistema documentale scientificamente fondato.

Da quanto finora esposto emerge chiaramente l’intreccio indissolubile tra archivi e diritti, nel quale gli uni fungono da garante per gli altri e viceversa. A tal proposito Stefano Rodotà, parlando del diritto di accesso nell’ambito del più ampio diritto alla privacy, affermava:

“Il riconoscimento alla privacy del rango di diritto fondamentale, in una prospettiva caratterizzata da un potere di “seguire” le informazioni personali anche quando sono entrate a far parte della disponibilità di un altro soggetto, ha fatto assumere un rilievo particolare al diritto di accesso, al potere dell’interessato a “seguire” i suoi dati anche in mano altrui, controllando la loro esattezza e la correttezza della raccolta e potendo, quindi, esigere l’eliminazione dei dati falsi o illecitamente raccolti, la correzione di quelli sbagliati, l’integrazione di quelli incompleti […]. Il rafforzamento del diritto individuale alla privacy si converte così in uno strumento per rendere più trasparenti le sfere di altri soggetti18.

La protezione dei dati personali, seppure elevato al rango di diritto fondamentale, tuttavia non è un diritto assoluto: la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere vietata, né limitata (art.1, par. 3, GDPR) e la loro protezione deve essere garantita unitamente all’esercizio di diritti diversi (diritto di informazione, di ricerca scientifica, difesa di interessi legittimi da parte del titolare del trattamento, accesso civico etc.).

Per rispondere adeguatamente a questo compito le Organizzazioni hanno bisogno di archivi e di sistemi documentali organizzati, chiamati a svolgere un ruolo positivo e semplificatore per la vita dell’Ente e una funzione democratica per la vita dei cittadini.

Hai valutato lo stato di salute del cuore della tua organizzazione, il sistema documentale? Se parti da quello, sarai già un bel pezzo avanti rispetto alla compliance GDPR e non solo !

1“ (…) un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”

2 L’art. 2, par. 2, lett. C, del GDPR chiarisce infatti che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

3 H. Jenkinson, A Manual of Archive Administration, Clarendon Press, Oxford 1922, p. 11.

4 L. Duranti, Il documento archivistico, in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. Giuva e M. Guercio, 2014, p. 28.

5 International Council on Archives, Committee on Electronic Records, Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective, ICA 1997, p. 21.

6 L. Duranti, Il documento archivistico, in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. Giuva e M. Guercio, 2014cit., p 21.

7 Cfr. G. Penzo Doria, L’archivista dà efficacia alla perfezione (giuridica), 2017.

8 G. Penzo Doria, Dal notaio medioevale al cybernotary, tra diplomatica tradizionale e informatica giuridica, Archivio di Stato di Perugia – Scuola APD, 1 dicembre 2016 .

9 Cfr. artt. 2 e 4 GDPR.

10 Treccani, Dizionario di economia e finanza, 2012.

11 Fra le misure tecniche e organizzative suggerite dal Regolamento, senza pretesa di esaustività: minimizzazione e pseudonimizzazione dei dati; crittografia dei database; adeguati processi di backup e ripristino dei dati in casi avversisistemi predisposti per la cancellazione automatica dei dati personali dopo il termine stabilito.

12 Gianni Penzo Doria, Relazione al XXVIII Convegno nazionale RAU, 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=8LZQwPW5V2E).

13 Cfr. art. 8, par. 1 Carta dei diritti fondamentali della UE e art. 16, par. 1 Testo sul funzionamento della UE (TFUE).

14 A tal proposito si rimanda al sito web del progetto InterPARES (http://interpares.org).

15 Il termine “classificazione” è qui usato nella sua accezione propriamente archivistica: attribuire al documento una posizione logica all’interno del sistema documentale in relazione alla funzione e all’attività per le quali è stato prodotto o acquisito, rendendo in tal modo esplicita la rete delle sue relazioni logico-funzionali.

16 Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011:fornisce specifiche istruzioni ai soggetti pubblici che effettuano attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità e consultabilità.

17 Cfr. ISO 15489 – I:2001. Information and Documentationi – Records Management. Part. I: General.

18 S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Laterza, 1992, pag. 197.